di Alessandra Magna – EDILPORTALE
Ecobonus condomini: le detrazioni previste
L’Enea ricorda che gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali beneficiano di una detrazione progressiva:
– gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ottengono una detrazione fiscale del 70%;
– gli stessi interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26 giugno 2015 portano ad una detrazione fiscale del 75%.
In questo caso le spese devono essere sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e gli interventi avranno un limite massimo di spesa ammissibile pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Infine, se in aggiunta a tali interventi si consegue la riduzione di 1 classe di rischio sismico si ottiene una detrazione fiscale dell’80%mentre se si consegue la riduzione di 2 classi di rischio sismico inferiore si è possibile usufruire della detrazione fiscale dell’85%.
In questo caso le spese devono essere sostenute dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 e gli interventi avranno un limite massimo di spesa ammissibile pari a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ecobonus condomini: i requisiti prescritti dall’Enea
All’agevolazione possono accedere tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. E’ possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito. La detrazione vale se si riferisce ad edifici “esistenti” e dotati di impianto termico.
Tra i requisiti tecnici specifici, l’intervento deve:
– riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
– configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
– avere valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al DM 11 marzo 2008, come modificato dal DM 26 gennaio 2010;
– può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del Dlgs 192/2005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
– l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva.
Sono agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi e le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, compresa la redazione dell’APE.
Oltre alla “Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web Enea (finanziaria2018.enea.it) entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, il cliente dovrà conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che dovrà contenere alcuni parametri come i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) e dei nuovi elementi strutturali.
Inoltre, il proprietario dovrà conservare la copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio.