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Bonus Casa

Il Bonus Casa (ovvero le detrazioni per il recupero del patrimonio esistente) nasce nel 1997 con la legge 449 che prevede la possibilità di detrarre dall’imposta sui redditi delle persone fisiche una quota parte delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Il Bonus casa è tuttavia utilizzabile anche per le spese sostenute nelle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa ovvero Condomini sempre per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Dal 2014 ad oggi le varie leggi di bilancio hanno confermato come tetto massimo di spesa ammissibile €96.000,00 e come percentuale di detrazione il 50%

Dal 2020 è stata  ammessa la possibilità per i Beneficiari di optare per lo Sconto in fattura (se d’accordo con il fornitore) o per la Cessione del Credito, anziché fruire direttamente delle detrazioni, portandole in compensazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi.

Queste due opzioni sono utilizzabili in un contesto di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia se i lavori riguardano una singola unità abitativa. Solo se i lavori riguardano le parti comuni di un edificio a prevalente destinazione abitativa (ovvero condomini) sono ammessi anche gli interventi di manutenzione ordinaria.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Bonus Casa le seguenti categorie:

  • il proprietario o nudo proprietario dell’immobile abitativo;
  • il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso;
  • l’inquilino o comodatario;
  • i soci di cooperative divise o indivise;
  • le società di persone o imprenditori individuali ( ma solo per gli immobili strumentali);
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile.